Art. 3
(Disposizioni finali).

      1. Dopo l'articolo 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Ufficio militare di sorveglianza). - 1. L'ufficio militare di sorveglianza è costituito in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

 

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      2. All'ufficio militare di sorveglianza sono assegnati magistrati militari di cassazione, di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.
      3. Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che disciplinano le funzioni e i provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
      4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
      5. Con decreto del presidente della corte militare di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare avente la qualifica di magistrato militare di cassazione, di appello o di tribunale».

      2. L'articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo codice penale militare di pace, di cui all'articolo 1 della presente legge.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo codice penale militare di pace, stabilita dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, è abrogato il codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.